lunedì 8 novembre 2010

La forma del mantenimento dei figli di genitori separati

La recente sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione, n. 22502 del 4 novembre 2010, mette in evidenza le incertezze lasciate irrisolte dal nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., modificato dalla legge sull'affido condiviso, in ordine alle modalità di contribuzione al mantenimento dei figli da parte di ciascun genitore.

Tali modalità sono definite "diretta" o "indiretta", a seconda che il genitore provveda direttamente a sostenere una quota delle spese necessarie per il mantenimento ordinario e/o straordinario del figlio, ovvero vi provveda indirettamente tramite la corresponsione di un assegno periodico in favore dell'altro genitore.
Il comma 4 della norma, infatti, prevede che "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando...".

La Corte di Cassazione, con la sentenza citata, decidendo in merito ad un caso di figlio naturale affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ha stabilito che il genitore che non risiede con i figli deve assolvere all'obbligo di mantenimento in maniera "indiretta", ovvero tramite la corresponsione di assegno periodico in favore del genitore collocatario.
Questa la massima:
"Nella determinazione del contributo previsto dall'art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 cod. civ. - applicabile anche ad essi in forza del rinvio operato dall'art. 4 della legge n. 54 del 2006 - non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (Nella specie la SC ha respinto il ricorso di un padre che chiedeva il mantenimento “diretto” della figlia naturale in affidamento congiunto ma collocata presso la madre).

L'incertezza rispetto a questa interpretazione della norma risiede nel fatto che non si coglie il motivo per cui, in presenza di differenti tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, il genitore non collocatario debba necessariamenente assolvere il proprio obbligo in maniera indiretta e non, piuttosto, accollandosi una maggiore quota di spese non strettamente legate alla convivenza (scuola, sport, abbigliamnento, salute, svaghi ecc...).
I tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, infatti, sono assunti dalla norma a parametro, uno tra i tanti, dell'ammontare dell'assegno, non della sua necessità.
In questo senso, la norma e la massima della Suprema Corte paiono in contraddizione e, sul punto, il dibattito è particolarmente vivace, tanto da rendere auspicabile un nuovo intervento legislativo, da molti invocato, che elimini questa ed altre incertezze applicative della legge sull'affido condiviso.
mercoledì 21 luglio 2010

La mediazione familiare alla luce del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Articolo di Rossana Nevati all'URL: http://www.altalex.com/index.php?idstr=26&idnot=11337

Questo contributo costituisce un tentativo di verificare se e in quale misura la mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, possa trovare applicazione in tema di diritto di famiglia, e con quali conseguenze.

Sommario: 1. La cornice normativa - 2. I diritti disponibili in materia di separazione e divorzio - 3. Conseguenze - 4. L’obbligo di informativa di cui all’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

1. La cornice normativa

1.1. Il libro verde europeo della mediazione

Nel 2002 la Commissione Europea pubblicava il “Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale”.

Con il “Libro verde” la Commissione si prefiggeva lo scopo di rispondere al mandato politico del Consiglio di: “fare il punto della situazione esistente e per lanciare un'ampia consultazione ai fini della preparazione delle misure concrete“.[1]

Alla nota 4 del paragrafo 1.1 del Libro verde, si legge:

[4] Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Libro verde le questioni relative ai diritti indisponibili e che interessano l'ordine pubblico, quali un certo numero di disposizioni del diritto delle persone e di famiglia, del diritto della concorrenza, del diritto del consumo, che in effetti non possono costituire oggetto di ADR.

Tale previsione sottolinea da subito come l’ADR in tema di diritto di famiglia debba necessariamente limitarsi a quelle questioni che rientrino nella libera disponibilità delle parti. Ma la previsione indica anche che il legislatore non ritiene affatto inapplicabile l’ADR ai conflitti familiari, ne circoscrive solamente l’operatività.

A conferma di tale osservazione il “Libro verde” contiene il paragrafo 2.2.2 , intitolato “Sfruttare le iniziative prese nel campo del diritto di famiglia” ove a più riprese si insiste sulla promozione dell’ADR in materia familiare. Possiamo concludere affermando che il Libro Verde consideri la mediazione familiare come una species del genus mediazione, comunque ricompresa nella “categoria” delle ADR.

1.2. Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

Raccolte ed esaminate le osservazioni degli Stati membri il Parlamento europeo e il Consiglio emanavano la Direttiva 2008/52/CE.

Al punto 10 delle premesse della direttiva in esame si legge:

“La presente direttiva dovrebbe applicarsi (omissis) in materia civile e commerciale, ma non ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di famiglia e del lavoro.”

Di nuovo la norma lascia uno spazio di ambiguità e cautela ove, da un lato riconosce che siano frequenti nel diritto di famiglia diritti e obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere da sole, dall’altro lato non si spinge a raccomandare che la direttiva non venga applicata alla materia del diritto di famiglia.

1.3. Art. 60, Legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

L’Italia recepiva la direttiva europea con l’emanazione dell’art .60 della Legge 18.6.2009, n. 69, con il quale conferiva al Governo la Delega in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. In detto articolo nessun riferimento veniva fatto alla mediazione nel diritto di famiglia, né nel senso dell’esclusione di esso dalla disciplina, né nel senso di un’eventuale inclusione per gli aspetti relativi ai diritti disponibili. La norma si limitava a disporre che nell’esercizio della delega il Governo si attenesse al seguente principio:

“che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia;”

1.4. Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Come ultimo atto normativo in data 4 marzo 2010 viene pubblicata la legge che istituisce la mediazione per le controversie civili e commerciali.

Innanzitutto la legge, all’art.1, fornisce la definizione della mediazione come segue:

“mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;”

Non è questa la sede ove soffermarsi criticamente sull’enfasi data dalla definizione alla “formulazione di una proposta”, che, a detta di tutti gli operatori di diritto e ancor più degli operatori della mediazione, costituisce il punto dolente dell’intera normativa, e rischia di snaturare l’istituto.

Va solo notato, ai fini di questa breve analisi, che la scelta operata dal legislatore per la definizione della mediazione non appare in alcun modo essere incompatibile con la mediazione familiare.

La portata generale della definizione viene consolidata dall’art. 2 della Legge stessa, che, nel definire le controversie oggetto di mediazione, recita:

“Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto”.

Ed ecco che il solo limite posto dal legislatore alle materie che possono essere oggetto di mediazione é quello dei diritti indisponibili. Peraltro diversamente non avrebbe potuto essere, e non solo in tema di diritto di famiglia.

Ma il legislatore Italiano si é spinto ben oltre, identificando una sere di materie per le quali entrerà in vigore (con decorrenza dal marzo 2011) l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale.

Tra le materie oggetto dell’obbligo troviamo le successioni ereditarie e i patti di famiglia. Si ritiene di sottolineare queste due specifiche materie, poiché esse sono sempre e necessariamente in correlazione diremmo ontologica con le relazioni familiari.

Ma ancor più attenta riflessione merita il fatto che il legislatore abbia incluso, nelle materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione sarà obbligatorio, la divisione.

Nel corso del procedimento di separazione e divorzio raramente l’avvocato o il mediatore familiare non si trovano ad affrontare il tema della divisione dei beni, coincidendo la separazione con lo scioglimento della comunione legale, o comunque coincidendo con essa l’opportunità o la volontà dei coniugi di sciogliere la comunione ordinaria. Si pensi al caso frequentissimo ove i coniugi abbiano acquistato insieme la casa coniugale in comunione ordinaria, o che l’acquisto sia caduto ex lege in comunione legale.

Dobbiamo concludere, sic stantibus rebus, che accanto a una separazione o divorzio giudiziali (frequentemente non preceduti da esperimento di mediazione familiare) quei coniugi, che, da soli o con l’assistenza dei legali, non saranno riusciti a trovare accordi per la separazione o il divorzio consensuali, dovranno da un lato sottoporre al Giudice ogni decisione relativa all’affidamento, collocamento e mantenimento della prole, al mantenimento del coniuge e all’assegnazione della casa coniugale, ma dovranno poi necessariamente incontrarsi nella stanza della mediazione, per procedere alla sola divisione dei beni comuni, con tutto il carico simbolico che detti beni portano con sé.

Le implicazioni teoriche e pratiche della suddetta constatazione sono molte e complesse, e non vi è in questo breve intervento lo spazio per approfondirle.

2. I diritti disponibili in materia di separazione e divorzio

Dalle considerazioni di cui sopra dobbiamo necessariamente concludere che ai sensi del D.Lgs. n. 28 oggetto di possibile mediazione civile nell’ambito del diritto di famiglia possano essere tutti i diritti disponibili connessi al procedimento di separazione e di divorzio. Se proviamo a enucleare quali siano i diritti disponibili in gioco non possiamo non prendere nota del fatto che la giurisprudenza, con orientamento ormai consolidato, riconosca una negoziabilità molto estesa alle vicende familiari e di conseguenza a quelle separative o divorziali.

Citiamo in proposito alcuni passi della Sentenza 5.11.99 della Corte di Appello di Bari (pres. Dini Ciacci, cons. est. Carone, cons. Santoro)[2], al cui testo integrale si rinvia, che ha il pregio di aver ricostruito con accuratezza l’iter giurisprudenziale della Suprema Corte sul punto dell’autonomia negoziale dei coniugi in materia di separazione e divorzio:

“Negoziabilità che si esprime anche nella separazione consensuale, sicché l’apice del procedimento va collocato nell'accordo dei coniugi, mentre l'omologazione è semplicemente uno strumento di controllo di tipo garantistico, diretto, da un lato, a salvaguardare gli interessi non disponibili delle parti, dall'altro, a tutelare gli interessi dei figli minori.”

Del resto anche le altre modifiche inerenti il regime della separazione dimostrano come il mutato clima sociale avesse indotto il legislatore ad esaltare la volontà dei coniugi, prima subordinata al concetto di superiore interesse della famiglia e della società.

Queste modifiche, nel loro complesso, evidenziano il maggior riconoscimento e l'accresciuta valorizzazione dell’autonomia negoziale dei coniugi in tema di separazione, derivanti dall'introduzione di un nuovo modello di famiglia costituito da una comunità di eguali. Ne consegue il potenziamento dell'accordo dei coniugi, nel segno della privatizzazione del diritto di famiglia e del superamento delle precedenti concezioni pubblicistiche e autoritarie, nelle quali veniva sacrificato il momento consensuale a vantaggio di valori super-indíviduali o di interessi superiori.”

Da quanto sopra consegue che, alla luce della vigente normativa, i coniugi in occasione della separazione possono esperire la mediazione, secondo la disciplina della nuova normativa, in temi quali l’assegnazione della casa coniugale, l’ammontare dei contributi al mantenimento, la collocazione dei figli, il tempo che i figli trascorreranno con i genitori, e in generale tutte quelle vicende che vedono normalmente impegnato il mediatore familiare e l’avvocato.

Certo l’accordo frutto della mediazione dovrà poi essere sottoposto al vaglio dell’Omologazione da parte del Tribunale, né più né meno di come accade oggi, quando l’accordo trovato dai coniugi viene formalizzato in un ricorso per la separazione consensuale.

3. Conseguenze

3.1. La mediazione familiare negli istituendi organismi di mediazione?

La proposta interpretazione della norma, sulla quale un dibattito pare urgente e auspicabile, reca con sé conseguenze pratiche e giuridiche di portata considerevole, alle quali qui ci si limita ad accennare.

La mancanza di una legislazione che definisca in Italia la figura del mediatore familiare, e che gli riservi la trattazione della delicata materia, implica oggi, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 28/10, un potenziale giuridico di notevole pericolosità.

La collocazione della mediazione familiare nel più vasto ambito della mediazione civile porta con sé come conseguenza minima e positiva quella di estendere ai coniugi i benefici fiscali di cui all’art. 20 del D.Lgs. 28/10, benefici ai quali i coniugi, altrimenti, non potrebbero accedere.

In coerenza con la lettura offerta delle norme, non ci si dovrà quindi stupire se negli istituendi Organismi di mediazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 28/10 si assisterà alla creazione e alla promozione di sezioni specializzate in mediazione familiare, o se, ancora, si creeranno Organismi specializzati nella mediazione familiare.

Tuttavia in tal modo, ove non intervengano opportuni correttivi da parte del legislatore, la mediazione familiare correrà anche il rischio di essere trattata da mediatori privi della necessaria formazione, visto che la formazione del mediatore civile e commerciale non avrà affatto i requisiti minimi di cui agli standard europei[3] per la formazione del mediatore familiare, ai quali si conformano i più seri corsi di formazione disponibili oggi in Italia.

Sul punto il Ministero della Giustizia dovrà pronunciarsi a mezzo degli emanandi decreti di cui all’art.16 del D.Lgs. 28/10.

4. L’obbligo di informativa di cui all’art.4 comma 3 del D. L.vo 4 marzo 2010, n. 28

L’art.4 del D.Lgs. n. 28/10 recita:

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Date le articolate premesse non pare a chi scrive che possa escludersi che l’obbligo di informativa, già in vigore da marzo 2010, riguardi anche i procedimenti di separazione e divorzio giudiziali. Di conseguenza, laddove a tale obbligo l’avvocato non abbia adempiuto, non pare possa conseguentemente escludersi che il Giudice sia tenuto a informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Sul punto, e in senso contrario, si segnala l’Ordinanza del Tribunale di Varese 3/6 aprile 2010 (Pres. Paganini - Rel. Buffone)[4].

Si riporta un passo della citata Ordinanza, con la quale si esclude la necessità dell’informativa:

“Un’ulteriore conferma dell’esclusione qui sostenuta è esplicita nella direttiva europea già citata (n. 52 del 21 maggio 2008), relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (che attrae le controversie transfrontaliere): il decimo considerando della suddetta direttiva, espressamente prevede che essa non trovi applicazione riguardo “ai diritti ed agli obblighi su cui le parti non hanno facoltà di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile; tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di famiglia”.

Detta interpretazione, a parere di chi scrive, opera una forzatura interpretativa, poiché se é vero che la Direttiva esaminata sottolinea il fatto che nella materia disciplinata dal diritto di famiglia siano frequenti i diritti e gli obblighi “su cui le parti non hanno facoltà di decidere da sole”, (i c.d. diritti indisponibili), non dice affatto che in tali materie la mediazione non possa trovare applicazione. Per ulteriori argomentazioni si rivedano i paragrafi 1 e 2 del presente contributo.

________________

[1] tratto da: “Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile commerciale” (www.eur-lex.europa.eu).

[2] Cfr. http://avvocatura.ifrance.com/archivi/famiglia/99_caso34_7.htm.

[3] Standard del European Forum Training and Research in Family Mediation.

[4] Cfr. Mediazione civile: no all'obbligo di informativa in materia di persone e famiglia di Adriana Capozzoli
martedì 4 maggio 2010

Internet non è una ''zona franca''. Condannati i dirigenti di Google

Il Tribunale Milano, sez. IV penale, con la sentenza 12.04.2010 n° 1972 affronta un tema interessante e di stringente attualità quale la responsabilità per il contenuto delle pubblicazioni sulla rete.

Articolo di Simone Marani all'URL: http://www.altalex.com/index.php?idu=20639&cmd5=2fa0483110ae473e13e9e599b4f44d92&idnot=50032

“Non esiste la sconfinata prateria di internet dove tutto è permesso e niente è vietato”. Lo ha affermato il giudice della IV Sezione Penale del Tribunale di Milano, Oscar Magi, con la sentenza 24 febbraio - 2 aprile 2010, n. 1972, condannando tre dirigenti di Google per violazione della privacy in merito ad un video caricato all’interno del famoso motore di ricerca che ritraeva un minore disabile insultato e picchiato da alcuni compagni di scuola.

Il caso

La pronuncia trae origine dall’immissione in rete di un filmato, della durata di alcuni minuti, che mostrava un ragazzo disabile insultato e picchiato da alcuni compagni di un liceo di Torino. Il filmato in questione venne realizzato nel mese di maggio 2006 e caricato sulla piattaforma “Google Video” nei primi giorni di settembre dello stesso anno, dove vi rimase fino alla rimozione, avvenuta il 10 novembre 2006.

Veniva, dunque, richiesto l’accertamento della responsabilità penale per illecito trattamento dei dati sensibili (art. 167, d.lgs. 196/2003) nei confronti dei dirigenti di “Google Video” e di “Google Italy”, in concorso tra di loro, sulla base del fine di profitto derivante dal rapporto esistente tra le due strutture, consistente nel beneficiare degli indotti pubblicitari degli inserzionisti, indotti rapportati al numero dei dati immessi su “Google Video”.

Le questioni affrontate dal giudice milanese

L’art. 23 del d.lgs. 196/2003 dispone che il trattamento di dati personali, da parte di privati o di enti pubblici economici, sia ammesso solo dietro consenso espresso del soggetto interessato. Tale consenso, che può riguardare indifferentemente l’intero trattamento o una sola parte del medesimo, per essere efficace, deve essere prestato liberamente e con specifico riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto e sempre che siano state rese, all’interessato, le informazioni necessarie (secondo comma).

Al tempo stesso, l’art. 167 del d.lgs. 196/2003 dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.

Il consenso al trattamento di dati sensibili deve sempre essere manifestato in forma scritta. Precisato che non vi è dubbio alcuno sul fatto che il video contenente pesanti allusioni sullo stato di salute del soggetto disabile sia considerato dato personale e sensibile, le questioni che si pongono all’attenzione dell’organo giudicante sono le seguenti: 1) su chi incombe l’obbligo di richiedere il consenso al minore e, comunque, di non trattare tali dati senza il consenso medesimo; 2) se possa individuarsi un fine di profitto nella condotta di divulgazione del video incriminato, elemento, quest’ultimo, indispensabile al fine di ritenere sussistente la violazione della privacy, punita ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 196/2003.

Quando il web si trasforma in un grande “mercato” per lo sfruttamento commerciale dei dati sensibili

In merito alla prima questione prospettata, il Tribunale di Milano ritiene che se è vero che l’obbligo di richiedere il consenso dell’interessato al trattamento di dati personali o sensibile incombe, in primo luogo, in capo a colui il quale ha girato e caricato il video in commento sulla piattaforma on line, è possibile individuare un altrettanto obbligo in capo a chi ha gestito e diffuso il dato tramite internet, ovvero l’ISP (Internet Service Provider).

Secondo il giudice “non esiste, in materia, una zona franca (dal punto di vista oggettivo) che consenta ad un qualsiasi soggetto (persona fisica o meno che sia) di ritenersi esente dall’obbligo di legge, nel momento in cui venga, in qualsiasi modo, in possesso di dati sensibili: trattamento di dati è qualsiasi comportamento che consenta ad un soggetto di apprendere un dato e di mantenerne il possesso, fino al momento della sua distruzione”.

Tornando al caso di specie il gestore o il proprietario di un sito web (c.d. content provider) che ponga in essere anche solo una delle attività di raccolta, elaborazione, selezione, utilizzo, diffusione o organizzazione di dati sensibili è da ricondurre nella posizione di chi tratti i dati in questione. E ciò sminuendo la distinzione che sovente viene effettuata tra il proprietario o il gestore del sito ed il c.d. host provider, ovvero il mero intermediario dei dati di cui si discorre.

Sebbene, continua il giudice, non esista, ad oggi, un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano ogni secondo nelle maglie dei gestori o dei proprietari di siti web, e non appaia possibile ricavare un tale obbligo aliunde, superando d’un balzo il divieto di analogia in malam partem, principio cardine del nostro ordinamento penalistico, non esiste nemmeno la sconfinata prateria di internet, dove tutto è permesso e niente può essere vietato.

Per quanto attiene alla seconda problematica, si è sopra precisato come, al fine della sussistenza della fattispecie di illecito trattamento di dati personali, sia necessario il dolo, consistente nella coscienza e volontà di procedere al trattamento dei dati in questione, al fine di profitto. Secondo il giudice di Milano, nella fattispecie tale finalità è ben riscontrabile, e ricollegabile all’interazione commerciale ed operativa esistente tra Google Italy e Google Video.

In altre parole, Google Italy, nel procedere al trattamento dei dati contenuti nei video caricati sulla piattaforma di Google Video, doveva essere considerato responsabile del trattamento in commento. Si parla, infatti, di “chiara accettazione consapevole del rischio di inserimento e divulgazione di dati sensibili, che avrebbero dovuto essere oggetto di particolare tutela”. Con una formula emblematica, il magistrato evidenzia come “non è la scritta sul muro che costituisce reato per il proprietario del muro, ma il suo sfruttamento commerciale può esserlo”.

Tornando al caso di specie, Google Italy si sarebbe presentato come il vero e proprio motore pubblicitario, in Italia, di Google Inc., la quale, mediante una politica molto aggressiva all’interno del mercato del video su web, avrebbe tentato di accaparrarsi una fetta sempre maggiore del mercato dei video amatoriali, permettendone il caricamento e l’utilizzo senza prestare particolare attenzione alle regole attinenti alla protezione dei dati personali.

mercoledì 25 novembre 2009

25 novembre: giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La storia delle sorelle Mirabal.

(Tratto da Wikipedia all'url http://it.wikipedia.org/wiki/Sorelle_Mirabal)

Patria Mercedes (27 febbraio 192425 novembre 1960), Minerva Argentina (12 marzo 192625 novembre 1960) e Antonia María Teresa Mirabal (14 ottobre 193625 novembre 1960) sono state tre sorelle dominicane che si opposero alla dittatura di Rafael Leónidas Trujillo.

Le sorelle crebbero in Ojo de Agua a Salcedo, Repubblica Dominicana. Quando Trujillo (con l'appoggio degli Stati Uniti d'America) salì al potere, la loro famiglia (come molte altre nel paese) perse quasi totalmente i propri beni, prima nazionalizzati, poi incamerati direttamente dal dittatore nei suoi beni privati. Le sorelle animarono un movimento democratico chiamato 14 di Giugno, e lì conquistarono il soprannome di Farfalle. Furono incarcerate in varie occasioni, ma non abbandonarono mai la lotta contro la dittatura. Il 25 novembre del 1960 Trujillo inviò degli uomini ad intercettare la macchina su cui viaggiavano dopo aver visitato i mariti in prigione, le sorelle, totalmente disarmate, furono portate in una piantagione di canna da zucchero, bastonate e strangolate, quindi la loro auto venne fatta cadere in un burrone perché sembrasse un incidente.

Trujillo credette di aver eliminato un problema, ma la morte delle sorelle Mirabal causò grandi ripercussioni nell'opinione pubblica dominicana (nonostante la censura), molte coscienze si scossero e il movimento culminò con l'assassino di Trujillo nel 1961.

Nel 1995 la scrittrice domenicana Julia Álvarez ha pubblicato il libro Il tempo delle farfalle, da cui è stato tratto nel 2001 il film In the Time of the Butterflies con Salma Hayek nel ruolo di Minerva.

Il 17 dicembre 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la risoluzione 54/134 con cui scelse la data del 25 novembre per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in omaggio alle sorelle Mirabal.

Jaime David Fernandez Mirabal, un figlio della quarta sorella Mirabal, Bélgica Adela "Dedé" Mirabal-Reyes (inizialmente non coinvolta nel movimento contro Trujillo), è membro attivo del Partito della Liberazione Dominicana (PLD) e ha ricoperto la carica di vice-presidente della Repubblica dal 2000 al 2004 durante il primo periodo della presidenza di Leonel Fernandez.

mercoledì 18 novembre 2009

La Convenzione CEDAW: storia e contenuti di una convenzione dalla parte delle donne

Fonte: www.dirittiumani.donne.aidos.it

1. Precedenti storici2
I primi accordi internazionali a tutela dei diritti delle donne risalgono agli inizi del secolo. Dopo la creazione delle Nazioni Unite, furono formulati alcuni trattati internazionali che si occupavano specificamente di diritti delle donne, come la Convenzione del 1952 sui Diritti Politici delle Donne, la Convenzione del 1957 sulla nazionalità delle donne coniugate. Questo tipo di trattati, però, persero rapidamente la loro rilevanza politica, mentre prevalse l'approccio secondo il quale il miglior modo di tutelare i diritti umani "universali" era l'introduzione nei trattati internazionali di norme generali di non discriminazione, come quelle contenute nell'Articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nei due Patti del 1966 sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, e in tutti i principali trattati in materia di diritti umani. Queste norme sono state poi ulteriormente rafforzate da una serie di convenzioni ad hoc, come ad esempio quelle dell'ILO e dell'UNESCO, e da altri strumenti internazionali di particolare rilevanza per le donne.

Nel corso degli anni '60, però, il dibattito internazionale sui diritti delle donne rese chiari i limiti degli strumenti esistenti a tutela dei diritti delle donne, e l'esigenza di elaborarne di più efficaci. Nel 1967, fu elaborata dalla Commissione Diritti Umani dell'ONU, ed in seguito adottata dall'Assemblea Generale, la "Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne". La Dichiarazione affrontava i problemi in modo ampio ed integrato, ma per sua stessa natura non imponeva agli stati precisi vincoli giuridici, limitandosi a richiamare l'attenzione sull'esigenza politica di garantire alle donne una difesa dalle discriminazioni.

Ci volle ancora sei anni prima che la Commissione sulla condizione delle donne dell'ONU (CSW) affrontasse, chiedendo agli stati di pronunciarsi in merito, la proposta di elaborare una convenzione giuridicamente vincolante, che vietasse le discriminazioni contro le donne in tutto il mondo. Il dibattito ed il negoziato sui singoli articoli, prima nella CSW e poi nell'Assemblea Generale, richiesero ancora altri sei anni, e subirono un'accelerazione solo alla fine degli anni '70, alla vigilia della Conferenza mondiale sul decennio delle donne, nel luglio del 1980. L'approvazione da parte dell'Assemblea Generale ONU della Convenzione per l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW) avvenne il 18 dicembre del 1979, e segnò una svolta storica nel percorso dei diritti umani delle donne.

2. La Convenzione CEDAW: significato e contenuti
La Convenzione CEDAW ribadisce la norma della Dichiarazione Universale contro le discriminazioni in base al sesso, e integra in un testo organico tutti gli altri standard relativi alle donne, o particolarmente significativi per le donne, già contenuti nei trattati internazionali esistenti all'epoca; essa però si spinge anche molto oltre.
Nel suo preambolo, si riconosce in primo luogo che nonostante i numerosi sforzi delle Nazioni Unite per promuovere i diritti umani delle donne e l'uguaglianza fra donne e uomini, "le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni". Si afferma inoltre, sempre nel preambolo, che la discriminazione contro le donne viola i principi delleguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione delle donne alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese in condizioni di parità con gli uomini, intralcia la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile un pieno dispiegarsi delle potenzialità delle donne per il bene del proprio paese e dellumanità.
Nel suo testo completo, poi, la CEDAW non si limita alle garanzie di uguaglianza di fronte alla legge e uguale protezione da parte della legge stessa, come facevano le normative internazionali precedenti. Essa va nel concreto, e indica una serie di misure mirate ad ottenere una uguaglianza sostanziale fra donne e uomini, indipendentemente dalla condizione familiare, in tutti i campi della vita politica, economica, sociale e culturale. Oltre a ciò, la Convenzione impegna gli Stati che la sottoscrivono ad attivarsi per modificare gli schemi di comportamento e i modelli culturali in materia di differenza fra i sessi, e si propone di diffondere princìpi di uguaglianza e non discriminazione nella vita sia pubblica che privata.
La Convenzione, insomma, richiede agli stati di eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne, nell'esercizio di tutti i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Essa indica anche le misure programmatiche che gli stati devono attuare per raggiungere l'uguaglianza fra donne e uomini. Secondo la CEDAW, gli Stati sono tenuti ad operare per il raggiungimento dell'uguaglianza non solo nella vita pubblica - ad esempio in materia di stato giuridico e partecipazione politica - ma anche nella vita privata, ed in particolare nella famiglia. Nel portare avanti gli obiettivi della Convenzione, gli stati sono autorizzati ad adottare misure temporanee, le cosiddette "azioni positive", da mantenere in vigore fino a che non si sarà ottenuta una piena uguaglianza fra donne e uomini.


3. La ratifica universale: un obiettivo ancora da raggiungere3
Dopo la sua adozione nel 1979, il processo di ratifica della Convenzione CEDAW da parte degli stati fu piuttosto rapido, consentendo così la sua entrata in vigore il 3 settembre 1981.
Gli stati parte della Convenzione sono finora 168, 4 più di due terzi degli stati membri dell'ONU. Altri 4 stati hanno aderito la Convenzione in una fase successiva a quella dellapertura alle firme, con la formula delladesione, che impegna altrettanto quanto una ratifica.
La Piattaforma di Pechino del 19955 poneva tra gli obiettivi più rilevanti in materia di diritti umani delle donne il raggiungimento entro il 2000 di una ratifica "universale" della Convenzione CEDAW, da parte cioè di tutti gli Stati del mondo6. Questo obiettivo purtroppo non è stato raggiunto, e rimane quindi uno dei temi su cui sono impegnate sia le Nazioni Unite che gli stati ed i raggruppamenti più sensibili ai diritti delle donne, come ad esempio l'Unione Europea, e naturalmente la società civile organizzata ed i movimenti delle donne in molte parti del mondo.
Oltre a questo, è ancora lontano dal conseguimento l'altro obiettivo sulla CEDAW posto dalla Piattaforma di Pechino, e cioè: riconsiderare periodicamente le riserve formulate al fine di ritarle; ritirare le riserve contrarie alloggetto e agli scopi della Convenzione7. La CEDAW, infatti, come quasi tutti i trattati internazionali, consente agli stati la ratifica "con riserva", purché le riserve presentate non siano incompatibili con l'oggetto e le finalità della Convenzione stessa. Le riserve alla CEDAW presentate formalmente dagli stati sono numerose, forse più numerose che per qualsiasi altro dei principali trattati internazionali sui diritti umani. Alcune di queste riserve pongono limiti agli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione in termini vaghi e molto generali, altri riguardano aree di importanza fondamentale per la parità fra donne e uomini, come il diritto di famiglia. Alcune riserve effettivamente appaiono poco coerenti con l'oggetto e le finalità della Convenzione CEDAW. Il tema di un loro ritiro rimane dunque all'ordine del giorno sia dei diversi organi delle Nazioni Unite che del movimento internazionale per i diritti umani delle donne.
Il Comitato CEDAW8, ad esempio, ha affermato che il capitolo 2 della Convenzione, relativo alle misure concrete che gli stati devono adottare, ed il capitolo 16, sulluguaglianza fra donne e uomini nel matrimonio e nel diritto di famiglia, rappresentano norme centrali (in inglese, core provisions) della Convenzione: è dunque preoccupante il numero e la quantità di riserve che gli stati hanno presentato relativamente a questi due articoli.
In merito in particolare allart.2, il Comitato CEDAW ritiene che gli stati che ratificano la CEDAW siano mossi dalla convinzione che la discriminazione contro le donne debba essere condannata in tutte le sue forme, e che per eliminarla debbano essere adottate le strategie indicate allarticolo 2, con tutte le specificazioni in esso indicate.
Secondo il Comitato CEDAW, pertanto, né lesistenza di pratiche tradizionali, religiose o culturali, né di leggi e politiche nazionali incompatibili con questi contenuti, possono giustificare violazioni della Convenzione su questi punti. Analogamente, il Comitato CEDAW ritiene che le riserve allarticolo 16, qualsiasi siano i motivi nazionali, tradizionali, religiosi o culturali, per cui esse vengono presentate, siano incompatibili con loggetto e il fine della Convenzione, e pertanto inammissibili: tutte queste riserve, dunque, dovrebbero essere riviste, al fine di una loro modifica o ritiro.9


1 Tratto da: "CEDAW and Women's Human Rights", kit informativo UNIFEM-UNICEF, New York 1995. Gli ultimi due paragrafi del punto 1 sono tratti da "Optional Protocol. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", Inter-American Institute of Human Rights e UNIFEM, San Jose, ottobre 2000 (pp.111-113). Per la pubblicazione in Italia i testi in questione sono stati utilizzati solo in parte; sono stati inoltre inseriti alcuni aggiornamenti sugli sviluppi seguenti alla loro pubblicazione. Le note relative allItalia sono tutte redazionali.

2 Per approfondire, vedi biblioteca "i temi": "punto di vista di genere sui diritti umani".

3 Questo paragrafo non era compreso nel testo originale, ed è redazionale.

4 Dato registrato al 16 maggio 2001 (fonte: sito ONU: www.un.org/womenwatch/cedaw). L'Italia ha firmato la Convenzione il 17 luglio 1980; la data di ratifica è il 10 giugno 1985.

5footnote * Per il testo della Piattaforma di Pechino, ed ulteriori informazioni sulla IV Conferenza mondiale delle donne del 1995, vedi il volume omonimo della presente collana.

6 Piattaforma d'Azione di Pechino, area critica I. I diritti umani delle donne. Obiettivo strategico I.1, paragrafo 230 b).

7 Id., paragrafo 230 c).

8 Questultima parte del capitolo è tratta da: Reservations to CEDAW, informativa contenuta sul sito ufficiale delle Nazioni Unite, www.un.org/womenwatch/cedaw. Per informazioni sul Comitato CEDAW e le sue funzioni, vedi biblioteca "i luoghi, le istituzioni, i soggetti".

9 Uno dei casi più recenti è quello dell'Arabia Saudita, che ha aderito alla CEDAW nel 2001, apponendo però una riserva che si richiama alla "sharia", cioè a norme interpretative del diritto islamico che come è noto pongono forti discriminazioni nei confronti delle donne. L'Italia, come molti altri paesi dell'Unione Europea, ha presentato un'obiezione formale a tale riserva, ritenendola incompatibile con i fini e l'oggetto della CEDAW; il contenzioso è tuttora aperto (nota redazionale).

venerdì 13 novembre 2009

La tutela del coniuge e della prole nella crisi familiare attraverso il pagamento diretto.

Articolo di Marianna Pulice all'URL: http://www.altalex.com/index.php?idnot=449

Il sistema legislativo italiano prevede diversi mezzi di garanzia dell’adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della famiglia in situazioni di crisi, quali il sequestro dei beni, l’ipoteca giudiziale, la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, l’obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale e l’ordine di pagamento diretto.

Quest’ultimo, considerato dalla Dottrina lo strumento esecutivo più idoneo a garantire la completa e tempestiva attuazione di un credito periodico come quello derivante dall’obbligo di mantenimento, può assumere quattro diverse forme: un procedimento monitorio chiuso con decreto per il versamento diretto di una quota dei redditi dell’obbligato, previsto dall’ art.148, 2° comma c.c.; la distrazione di somme di denaro che terzi sono tenuti a corrispondere all’obbligato, previsto dall’ art. 8, 3° comma della legge sul divorzio; nei casi di allontanamento dalla casa familiare, il versamento diretto di parte della retribuzione, previsto dall’ art.342-ter c.c.; e l’ordine al terzo, tenuto a corrispondere anche periodicamente somme di denaro, che una parte di esse venga versata direttamente all’avente diritto al mantenimento, previsto dall’art.156, 6° comma c.c..

La formulazione di quest’ultima disposizione codicistica è stata oggetto di diversi interventi costituzionali tesi ad estenderne l’operatività in quanto ritenuta fortemente efficace.

Di recente la Suprema Corte, con la sentenza del 6 novembre 2006, n. 23668 è intervenuta ribadendo il principio posto a fondamento della previsione e mostrando piena adesione all’orientamento consolidatosi nel tempo in subiecta materia.

Tale principio, però, non è quello che emerge da una prima ed immediata lettura della norma, e che è stato pubblicizzato dalla stampa, di settore e non solo.

La pubblicazione della sentenza, infatti, è stata preannunciata sottolineando un aspetto sì precipuo, quale quello della subordinazione della prevista facoltà del giudice anche ad un “lieve ritardo” nell’adempimento dell’obbligo di mantenimento, ma non la sua effettiva ratio legis.

Da un excursus storico in materia, emerge che la Corte di Cassazione, in più di un’occasione, in armonia con il più ampio complesso normativo costituitosi, ha cercato di interpretare in maniera sempre più estensiva la nozione di inadempienza di cui all’art.156, 6° comma, c.c., qualificandola con aggettivi quali parziale, inesatta, tardiva ed isolata, ma per realizzare il vero obiettivo della previsione normativa: non vedere frustrate le finalità dell’assegno di mantenimento, e quindi rendere tempestivo ed efficace l’obbligo di mantenere il coniuge bisognoso e, soprattutto, la prole (Corte Cost. 258/1996).

Nella vicenda decisa con la sentenza quivi commentata, la Cassazione disattende i motivi di ricorso sostenuti dal coniuge obbligato, i quali sono incentrati sull’esiguità dell’inadempimento estrinsecatosi - si legge nella sentenza - solo “in qualche occasionale ritardo”. Tali circostanze, che il coniuge obbligato ha cercato di minimizzare, sono state fatte oggetto, da parte del tribunale e poi della Corte di Cassazione, di un ragionamento induttivo che ha portato a considerarli prova di una mancanza di puntualità e regolarità nell’esecuzione dei pagamenti e, quindi, di un ragionevole dubbio sulla regolarità dei pagamenti futuri, ponendo tutto ciò, legittimamente, a fondamento dell’ordine coercitivo di distrazione emesso in sede giudiziale.

La Suprema Corte, nella sentenza, richiama l’esegesi del disposto già effettuata in precedenti pronunce, quali la sent. 12204/1998, la sent. 4861/89, nelle quali già subordinava la suddetta facoltà del giudice all’inadempienza e non anche alla gravità della stessa, ma se ne potrebbero aggiungere tante altre. Ad esempio nella sentenza della Cassazione 1095/1990 si ritengono sufficienti anche soli pochi giorni di ritardo in quanto- si legge – “la funzione che adempie l’assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi”.

Tale misura coercitiva è comunque lasciata al prudente apprezzamento del giudice, il quale deve valutare l’idoneità dei comportamenti dell’obbligato a frustrare le finalità dell’assegno di mantenimento. Il giudice deve ricostruire analiticamente le modalità dei pagamenti effettuati e il difensore deve allegare quanto necessario per provare la mancanza di puntualità. Tutto ciò deve avvenire al fine di permettere di arrivare ad una motivazione congrua e logica basata sugli elementi concreti da cui traggono origine i dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento dell’abbligazione periodica.

Quanto finora dedotto ben si inserisce nelle recenti modifiche operate dall’art.3 della legge 54/2006 recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" con cui è stato previsto che la violazione degli obblighi patrimoniali (nella specie l’inadempienza dell’assegno di mantenimento della prole) integra gli estremi del reato ex art.12-sexies della legge 898/1970. La considerazione conseguenziale sorge spontanea: se tale violazione può entrare nell’alveo penalistico, a maggior ragione può porsi a fondamento di un’imposizione coercitiva civilistica.

Concludendo, è vero che la sentenza 23668/2006 rimarca un concetto di inadempienza posto a base della misura ex art.156, 6° comma, piuttosto ampio, ma di certo non più ampio di quello già espresso sin dagli anni 80-90.

L’importanza della pronuncia, allora, è legata al fatto che la Suprema Corte l’ha utilizzata come occasione per ribadire l’importanza della funzione dell’assegno di mantenimento, che è tale, addirittura, da consentire di eliminare i limiti quantitativi alla misura stessa.

L’art.156, 6° comma c.c. recita testualmente,” In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice ….può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente algi aventi diritto”. Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, ritengono che la limitazione dell’ordine di pagamento a solo una parte dei crediti vantati dal coniuge si spiega nell’esigenza di evitare che il coniuge obbligato sia privato interamente dei suoi crediti e, dunque, sia esposto al pericolo di perdere ogni sostentamento ( così Casaburi e Trib. Modena 5 febbraio 1999).

La Cassazione, con la sentenza n. 23668, invece, ha ribadito l’orientamento maggioritario in subiecta materia, e afferma l’inesistenza di limiti quantitativi alla misura. Così si legge: “il giudice può legittimamente disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo quando questa realizzi pienamente l’assetto economico determinato in sede di separazione” ( così come Cass. Civ. 12204/1998; Cass. Civ. 1398/2004; Cass.Civ. 1398/2004; Trib. Catania 9 dicembre 2004).

giovedì 29 ottobre 2009

I DIRITTI FONDAMENTALI E IL RUOLO DELL'AVVOCATURA

EDITORIALE DI GUIDO ALPA SU : http://www.scuolasuperioreavvocatura.it/editoriali.php

In un saggio pubblicato alcuni anni fa Stefano Rodotà aveva modo di osservare che "la dimensione dei diritti (...) ci appare al tempo stesso fondativa e fragilissima, perennemente insidiata da repressioni e restaurazioni, tese a cancellare o limitare proprio l'insieme degli strumenti che dovrebbero garantire al cittadino le massime possibilità di sviluppo autonomo" (Libertà e diritti in Italia dall'unità ai giorni nostri, Roma , 1997, pp. 7-8).Questa osservazione formulata più di dieci anni fa, riguardava la situazione italiana di allora, ma era estensibile anche alla situazione di molti altri Paesi; ed è purtroppo ancora attuale.
L'assunto di Rodotà si fonda su tre premesse condivise nella cultura giuridica odierna : che, (i) a differenza di quanto ritengono i razionalisti, il processo dei diritti fondamentali non è lineare né in progressiva espansione, ma osserva un andamento sinusoide, si espande e si restringe, a seconda dei luoghi e delle fasi storiche; (ii) a differenza di quanto ritengono i realisti, i diritti fondamentali non hanno rappresentato l'espressione della classe borghese, ma si sono radicati soprattutto negli Stati pluriclasse; (iii) a differenza di quanto ritengono alcuni politologi, i diritti fondamentali non sono la cifra del livello di democrazia di una società ma l'essenza stessa della democrazia.
Ed il fatto che ancora oggi si registrino nel nostro Paese fenomeni di intolleranza, episodi di antisemitismo, di aggressione ai diversi, di schiavitù nel lavoro sommerso e nella prostituzione forzata, a cui possiamo aggiungere il problema dei "respingimenti" è significativo, per un verso, e doloroso per l'altro.
Ecco perché ci occupiamo oggi, in questa sede, di diritti fondamentali: il ruolo istituzionale dell'Avvocatura, come pilastro dell'apparato della amministrazione della giustizia , consiste nella difesa dei diritti, non solo dei diritti dei privati, ma eminentemente delle libertà fondamentali, dei diritti civili, economici e sociali.
La difesa dei diritti non è costretta nei limiti territoriali di uno Stato o di una Nazione: al di là degli accordi internazionali, o delle direttive comunitarie che consentono l'esercizio libero della professione forense all'interno dei confini dell'Unione europea, gli Avvocati, attraverso i loro rappresentanti presso il CCBE, e gli Avvocati aderenti alle varie organizzazioni internazionali, hanno fatto una professione di fede, come risulta dai comitati e dai gruppi di lavoro attivi all'interno di questi organismi.
Professione ribadita nella Carta degli Avvocati nel Mondo, siglata a Parigi il 6 dicembre scorso, con cui gli avvocati si sono impegnati a difenderei diritti fondamentali ovunque essi siano conculcati.
Una delle questioni più dibattute in tema di diritti fondamentali è data dalla effettività della loro tutela. A scorrere il fascicolo predisposto dall'Ufficio ricerche nel settore della politica estera e nella difesa del Senato ( XVI legislatura, aprile 2009, n 11) l'operato del consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite ( 27 marzo 2009), dell' Alto Commissariato ONU per i diritti umani, del Parlamento Europeo, dell'Agenzia europea per i diritti umani, e delle organizzazioni non governative è stato intenso, e assai accurato. Ma questo è un segno della minaccia a cui sono esposti i diritti umani in ogni Paese, e della difficoltà di introdurre la cultura dei diritti umani nei Paesi in cui essi sono solo affidati ad una garanzia cartacea.
La enunciazione in forma scritta dei diritti fondamentali è tuttavia un segno molto rilevante della evoluzione di un ordinamento: mi sembra discutibile la teoria di Dicey in base alla quale i diritti fondamentali intanto esistono in quanto essi siano costruiti giudizialmente e che solo la via giudiziaria sia la modalità di riconoscimento dei diritti fondamentali.
A parte la chiara origine culturale della tesi, che risente dell'ambiente nel quale è formulata, non essendo il common law inglese connotato da una costituzione scritta, e non avendo il legislatore inglese all'epoca i cui essa fu formulata ancora codificato i diritti fondamentali, la tutela dei diritti fondamentali non può attende l'evoluzione creativa della giurisprudenza, né essere circoscritta alle aule di giustizia, dal momento che i diritti umani investono la dimensione stessa della persona, in qualsiasi situazione essa si trovi, e quindi nella dimensione contrattuale interprivata, nella dimensione amministrativa nei rapporti istituzionali e pure nella dimensione legislativa, quando con leggi ordinarie il legislatore dovesse introdurre limitazioni alla loro titolarità o al loro esercizio.
È evidente tuttavia che la fonte giurisprudenziale - ora riconosciuta anche tra le fonti del diritto, e non solo tra le fonti della interpretazione - è essenziale sotto il profilo della tutela concreta di queste posizioni soggettive.
L'altra questione essenziale , che associa i diritti fondamentali alla identità della persone alla cittadinanza intesa in senso ampio (Moccia, I giuristi e l'Europa, Roma-Bari, 1997) riguarda la protezione dei diritti fondamentali nella società multiculturale. Il tema è di stringente attualità, considerando che esso emerge non tanto per le società multietniche - quali ormai sono tutte le società che conosciamo, nelle quali convivono componenti diverse di popoli, minoranze, aggregazioni appunto di varia etnia - ma anche per le società che, oltre ad essere multietniche, si pongono il problema dei modelli di riferimento per porre le regole della convivenza.
E pertanto la definizione dei diritti fondamentali sconta sia il contemperamento dei diritti dell'uno con i diritti dell'altro, sia il limite alla aggressione alla persona: non si potrà nelle nostre società (almeno, dal punto di vista della prevalenza dei diritti della persona sulle esigenze della comunità culturalmente diverse), né ammettere l'infibulazione, né la segregazione, né la schiavitù, né la poligamia, né la subordinazione di un sesso all'altro, né la emarginazione dei diversi.
"Che possiamo fare?" Si chiede Antonio Cassese in conclusione del suo libro sui diritti umani; lo stesso Cassese risponde: i diritti fondamentali necessitano di "tempi lunghi", sono innanzi tutto un processo culturale, sono investiti dal susseguirsi di eventi politici ed istituzionali, attendono di momento una sistemazione legislativa e giurisprudenziale.
Ed io mi chiedo: "che dobbiamo fare?", che dobbiamo fare come giuristi e soprattutto come avvocati?
Si è osservato che "il processo di globalizzazione sembra andare , più che in direzione di un governo o di un "regime" internazionale dei giudici, verso l'affermazione di espertocrazie mercenarie, partigiane e avvocatesche, che sfruttano strategicamente le opportunità e le risorse di una "litigation society" (Portinaro, Oltre lo stato di diritto.Tirannia dei giudici o anarchia degli avvocati? Ne Lo Stato di diritto, cit., p.397). Nel caso dei diritti fondamentali i "mercati del diritto" hanno uno spazio limitato, e se mai, si collocano dal lato degli oppressori dei diritti, per resistere alla loro applicazione, mentre il nostro intento è esattamente l'opposto e cioè sollecitarne l'affermazione.
I diritti fondamentali, come si è più volte avvertito in occasione dei seminari del Consiglio nazionale forense, sono diritti deboli, e sono anche diritti poveri o dei poveri. C'è dunque davvero bisogno di un <ceto di giuristi competenti, determinanti e imparziali> nelle società complesse di oggi, più ancor<a che non nelle società civili nazionali di hegeliana memoria. (Portinaro, op.cit., p.400; Preterossi, Autorità, Bologna, 2002).
Ed è per questo che nelle iniziative di formazione dei praticanti e di aggiornamento degli avvocati, di informazione e di dibattito, promosse dal nostro Consiglio, i diritti fondamentali costituiscono uno dei temi ricorrenti, comunque un tema di elezione e di impegno per chiunque voglia svolgere questa professione (se non con passione, almeno) in modo deontologicamente corretto.

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